Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5974 del 20 agosto 2021, terza sezione, ha confermato quanto già affermato da longeva giurisprudenza di legittimità in relazione all'automatismo ostativo derivante dalla commissione di reati sul titolo di soggiorno del singolo.
In primis era stata la Corte Costituzionale con la sentenza 172/2012 a rilevare che le presunzioni assolute, sopratutto nel caso in cui limitino un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza , se risultano arbitrarie e irrazionali, non rispondendo a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit.
La giurisprudenza amministrativa in seguito (Sentenza Consiglio di Stato n. 1637 del 7 aprile 2014 e sentenza Consiglio di Stato n. 4385 del 20 ottobre 2016) ha ulteriormente chiarito, nella cornice del giudice delle leggi che "l'automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale, in realtà non si accorda, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti del giudice delle leggi, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione."
La recente sentenza del Consiglio di Stato quindi non si presenta come particolarmente innovativa, ma è sempre importante sottolineare come in tutti i campi del diritto i diritti costituzionalmente garantiti della persona debbano essere posti al centro.